Inviato esito
Comune di Racconigi
Visualizza partecipanti
Gara #155
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA, ASILO NIDO COMUNALE E CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01/09/2026 AL 31/08/2029 - AA.SS. 2026-2027, 2027-2028 E 2028-2029 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01/09/2029 AL 31/08/2031 - AA.SS. 2029-2030 E 2030-2031Informazioni appalto
01/09/2026
Aperta
Servizi
€ 1.532.352,12
ZEROLI SONIA
Categorie merceologiche
55524 - Servizi di ristorazione scolastica
Lotti
Inviato esito
1
BC454F8B80
Qualità prezzo
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL’INFANZIA, ASILO NIDO COMUNALE E CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01/09/2026 AL 31/08/2029 – AA.SS. 2026-2027, 2027-2028 E 2028-2029 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DAL 01/09/2029 AL 31/08/2031 - AA.SS. 2029-2030 E 2030-2031
L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per l’Asilo Nido Comunale, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e i Centri Estivi da effettuarsi con propria autonoma organizzazione di risorse e mezzi, comprendente tutte le attività necessarie alla preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti agli utenti del servizio medesimo, articolato secondo le seguenti modalità:
Fornitura e distribuzione dei pasti riservata ai bambini che usufruiscono dell’Asilo Nido Comunale e agli educatori/personale comunale in servizio presso l’Asilo Nido Comunale, agli studenti, al personale docente delle scuole dell’Infanzia e Primaria nonché ad altri utenti autorizzati dell’Istituto Comprensivo di Racconigi (nelle diverse sedi);
Fornitura e distribuzione dei pasti riservata ai bambini iscritti ai centri estivi e agli educatori/personale incaricato della gestione degli stessi;
Rilevazione del numero delle presenze giornaliere degli alunni tramite apposito sistema informatico;
Gestione del centro di cottura comunale unificato presso la Scuola dell’Infanzia Salvo d’Acquisto sita in Racconigi - Corso Regina Elena n. 73;
L’A.C. si riserva di affidare la fornitura di ulteriori pasti/servizi, che si rendano necessari nel corso dell’appalto, a differenti tipologie di utenti, rispetto a quelle appresso individuate nel presente capitolato, e per ulteriori attività promosse dal Comune.
€ 846.690,59
€ 355.232,10
€ 1.996,74
€ 671.553,01
det. Ass. n. 149 Del 26/08/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 00805980158 | SODEXO ITALIA S.P.A. |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Zeroli | Sonia | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO |
Commissione valutatrice
det. Ass. n. 127
27/07/2026
|
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288.58 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Zeroli | Sonia | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - MEMBRO ESPERTO |
| GE' | ELENA | PRESIDENTE |
| VASCHETTO | ANDREA | MEMBRO ESPERTO |
Scadenze
11/09/2026 23:59
14/09/2026 23:59
21/09/2026 23:59
22/09/2026 10:00
Allegati
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1.15 MB | |
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2026-471-determinaassistenza.pdf.p7m SHA-256: 4dd929b10c98e9698699063f4ef820bf475d054caef01e360c8c0ffbf5e8e74f 27/07/2026 15:52 |
288.58 kB | |
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2026-470-determinaassistenza.pdf.p7m SHA-256: 1552bd330f6b67d941031cb8318b69be3c84a9f50db0d2e90e03b7d4ad63447c 27/07/2026 15:57 |
243.47 kB | |
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182.58 kB | |
|
curriculumvitaeelenage.pdf SHA-256: 9814b17647c42396d0787e106f2789cd083664b1f00305182d59110d2cc79eb3 27/07/2026 15:57 |
104.84 kB | |
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489.51 kB | |
|
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: bcf903632f25d546cd9024bb2347b502b9829f420750989cc1968dcefdef03a9 27/08/2026 17:29 |
15.99 kB | |
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det-149-del-26.08.2026-aggiudic.p7m SHA-256: 83f61dfc358473d5c636d55dafbf2dc70393f52b12795a2ef5827c5d1795d32b 27/08/2026 18:38 |
348.60 kB | |
|
verbale-n.-2-del-28.07.2026-e-allegati.zip SHA-256: e6d76616260da97c2cc47bbf09e05a34c52829c5150bdb24c62a38741a620ddb 27/08/2026 18:42 |
22.28 MB |
Chiarimenti
08/07/2026 09:56
Quesito #1
Buongiorno,
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e all’indicazione del CCNL riportato nel disciplinare con codice CNEL H05Z, si rappresenta che il medesimo non risulta coerente rispetto all’oggetto del contratto né, soprattutto, rappresentativo sulla scorta dei parametri indicati dal Codice dei Contratti pubblici.
L’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato I.01 stabiliscono che il CCNL applicabile deve essere individuato con riferimento all’attività più aderente all’oggetto dell’appalto, considerando i codici ATECO e CPV, nonché la maggiore rappresentatività del CCNL sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Ebbene, il CCNL H05Z è il contratto del turismo, applicabile a strutture ricettive e attività affini, e non è rappresentativo per il settore della ristorazione collettiva oggetto della presente gara. Inoltre, è sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali minori (Conflavoro PMI, FESICA CONFSAL, CONFSAL) e, secondo i dati CNEL, è riferibile a sole 410 aziende e 3.028 dipendenti (cfr. https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Codice-dei-contratti-pubblici).
Al contrario, il CCNL H05Y (Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo) risulta pienamente coerente con l’oggetto dell’appalto e maggiormente rappresentativo, essendo sottoscritto dalle principali associazioni datoriali (FIPE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Servizi, CONFCOMMERCIO) e dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale (FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, UGL Terziario). Inoltre, il medesimo CCNL annovera 99.763 aziende e 732.392 dipendenti, come da dati CNEL, confermando la sua ampia diffusione e la piena rappresentatività nel settore. Si rappresenta poi che dal 30 giugno 2026 il contratto H05Z non è più presente nella lista dei Ccnl di settore vigenti e ultrattivi.
Inoltre, ad ulteriore riprova circa la maggiore rappresentatività, l’art. 2 del’Allegato I.01 al Codice prevede che le Stazioni appaltanti, nell’individuazione del CCNL da inserire in gara, debbano fare “riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13” e le tabelle ministeriali pubblicate per il servizio di ristorazione collettiva fanno riferimento al CCNL H05Y e non invece a quello identificato dal codice H05Z.
In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di rettificare il CCNL indicato nella legge di gara, sostituendo il riferimento al contratto identificato dal codice H05Z con quello H05Y, in conformità ai principi di coerenza e rappresentatività previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dall’Allegato I.01.
In subordine, di indicare quale CCNL applicabile anche quello H05Y.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e all’indicazione del CCNL riportato nel disciplinare con codice CNEL H05Z, si rappresenta che il medesimo non risulta coerente rispetto all’oggetto del contratto né, soprattutto, rappresentativo sulla scorta dei parametri indicati dal Codice dei Contratti pubblici.
L’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato I.01 stabiliscono che il CCNL applicabile deve essere individuato con riferimento all’attività più aderente all’oggetto dell’appalto, considerando i codici ATECO e CPV, nonché la maggiore rappresentatività del CCNL sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Ebbene, il CCNL H05Z è il contratto del turismo, applicabile a strutture ricettive e attività affini, e non è rappresentativo per il settore della ristorazione collettiva oggetto della presente gara. Inoltre, è sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali minori (Conflavoro PMI, FESICA CONFSAL, CONFSAL) e, secondo i dati CNEL, è riferibile a sole 410 aziende e 3.028 dipendenti (cfr. https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Codice-dei-contratti-pubblici).
Al contrario, il CCNL H05Y (Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Turismo) risulta pienamente coerente con l’oggetto dell’appalto e maggiormente rappresentativo, essendo sottoscritto dalle principali associazioni datoriali (FIPE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Servizi, CONFCOMMERCIO) e dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale (FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, UGL Terziario). Inoltre, il medesimo CCNL annovera 99.763 aziende e 732.392 dipendenti, come da dati CNEL, confermando la sua ampia diffusione e la piena rappresentatività nel settore. Si rappresenta poi che dal 30 giugno 2026 il contratto H05Z non è più presente nella lista dei Ccnl di settore vigenti e ultrattivi.
Inoltre, ad ulteriore riprova circa la maggiore rappresentatività, l’art. 2 del’Allegato I.01 al Codice prevede che le Stazioni appaltanti, nell’individuazione del CCNL da inserire in gara, debbano fare “riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13” e le tabelle ministeriali pubblicate per il servizio di ristorazione collettiva fanno riferimento al CCNL H05Y e non invece a quello identificato dal codice H05Z.
In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di rettificare il CCNL indicato nella legge di gara, sostituendo il riferimento al contratto identificato dal codice H05Z con quello H05Y, in conformità ai principi di coerenza e rappresentatività previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dall’Allegato I.01.
In subordine, di indicare quale CCNL applicabile anche quello H05Y.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
13/07/2026 13:19
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimento pervenuta, la Stazione appaltante comunica quanto segue.
A seguito delle verifiche effettuate, si comunica la denominazione del contratto collettivo riportata nella documentazione di gara è corretta e individua il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo. Tuttavia, per mero errore materiale, alla predetta denominazione sono stati associati il codice CNEL H05Z e la data del 12/01/2024, anziché il corretto codice CNEL H05Y e la data di sottoscrizione del 05/06/2024.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro correttamente individuato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I.01 al medesimo decreto, è il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – codice CNEL H05Y.
La Stazione appaltante precisa che l’errore ha riguardato esclusivamente la formulazione testuale. Infatti, sin dalla fase di progettazione e predisposizione della procedura, la determinazione del costo della manodopera, dell’importo posto a base di gara e del quadro economico è stata effettuata facendo correttamente riferimento al predetto CCNL H05Y e alle tabelle del costo medio orario del lavoro approvate con Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 63 del 10 luglio 2025, adottato proprio a seguito del rinnovo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 5 giugno 2024.
Si dà atto, pertanto, che l’errore relativo al codice CNEL non ha inciso sulla determinazione degli importi economici della procedura e non comporta alcuna modifica:
del costo della manodopera;dell’importo posto a base di gara;del quadro economico;delle prestazioni richieste;dei requisiti di partecipazione;dei criteri di valutazione e di aggiudicazione;delle condizioni di esecuzione del contratto;delle modalità di predisposizione dell’offerta tecnica ed economica.
Conseguentemente, ogni riferimento al codice CNEL H05Z e alla data del 12/01/2024, contenuti nel bando, nel disciplinare, nel capitolato, nello schema di contratto, nella modulistica, negli allegati e in qualsiasi altro documento della procedura, deve intendersi sostituito dal riferimento al codice CNEL H05Y e alla data del 05/06/2024.
Il presente avviso rettifica, integra e sostituisce la documentazione di gara esclusivamente con riferimento all’indicazione del codice CNEL applicabile e della data di sottoscrizione. In caso di contrasto o difformità, prevale il presente avviso.
Resta ferma, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023, la facoltà dell’operatore economico di indicare nell’offerta il differente contratto collettivo dallo stesso applicato, purché garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal CCNL individuato dalla Stazione appaltante. Tale facoltà è espressamente prevista dal Codice.
Inoltre, considerato che:
la rettifica riguarda esclusivamente un errore materiale nell’indicazione del codice CNEL;il corretto CCNL H05Y è stato già utilizzato per la determinazione di tutti gli elementi economici della procedura;non sono modificati gli importi, le condizioni di partecipazione, le prestazioni richieste o gli elementi necessari alla formulazione dell’offerta;la rettifica viene apportata in data odierna e permane un congruo periodo per la predisposizione e la presentazione delle offerte;
la Stazione appaltante ritiene che la presente rettifica non costituisca una modifica significativa dei documenti di gara ai sensi dell’articolo 92, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023 e che, pertanto, non ricorrano i presupposti per la proroga o la riapertura dei termini. Restano conseguentemente confermati il termine originario per la presentazione delle offerte e tutti gli ulteriori termini indicati nella documentazione di gara. Gli operatori economici che abbiano già presentato offerta possono ritirarla e sostituirla entro il termine già stabilito.
Il presente avviso costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis, è pubblicato sulla piattaforma digitale di approvvigionamento con effetto di notifica e deve essere considerato dagli operatori economici ai fini della predisposizione e della presentazione dell’offerta.
Restano invariati tutti gli ulteriori contenuti e le condizioni della procedura non espressamente interessati dalla presente rettifica
A seguito delle verifiche effettuate, si comunica la denominazione del contratto collettivo riportata nella documentazione di gara è corretta e individua il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo. Tuttavia, per mero errore materiale, alla predetta denominazione sono stati associati il codice CNEL H05Z e la data del 12/01/2024, anziché il corretto codice CNEL H05Y e la data di sottoscrizione del 05/06/2024.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro correttamente individuato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I.01 al medesimo decreto, è il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – codice CNEL H05Y.
La Stazione appaltante precisa che l’errore ha riguardato esclusivamente la formulazione testuale. Infatti, sin dalla fase di progettazione e predisposizione della procedura, la determinazione del costo della manodopera, dell’importo posto a base di gara e del quadro economico è stata effettuata facendo correttamente riferimento al predetto CCNL H05Y e alle tabelle del costo medio orario del lavoro approvate con Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 63 del 10 luglio 2025, adottato proprio a seguito del rinnovo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 5 giugno 2024.
Si dà atto, pertanto, che l’errore relativo al codice CNEL non ha inciso sulla determinazione degli importi economici della procedura e non comporta alcuna modifica:
del costo della manodopera;dell’importo posto a base di gara;del quadro economico;delle prestazioni richieste;dei requisiti di partecipazione;dei criteri di valutazione e di aggiudicazione;delle condizioni di esecuzione del contratto;delle modalità di predisposizione dell’offerta tecnica ed economica.
Conseguentemente, ogni riferimento al codice CNEL H05Z e alla data del 12/01/2024, contenuti nel bando, nel disciplinare, nel capitolato, nello schema di contratto, nella modulistica, negli allegati e in qualsiasi altro documento della procedura, deve intendersi sostituito dal riferimento al codice CNEL H05Y e alla data del 05/06/2024.
Il presente avviso rettifica, integra e sostituisce la documentazione di gara esclusivamente con riferimento all’indicazione del codice CNEL applicabile e della data di sottoscrizione. In caso di contrasto o difformità, prevale il presente avviso.
Resta ferma, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2023, la facoltà dell’operatore economico di indicare nell’offerta il differente contratto collettivo dallo stesso applicato, purché garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal CCNL individuato dalla Stazione appaltante. Tale facoltà è espressamente prevista dal Codice.
Inoltre, considerato che:
la rettifica riguarda esclusivamente un errore materiale nell’indicazione del codice CNEL;il corretto CCNL H05Y è stato già utilizzato per la determinazione di tutti gli elementi economici della procedura;non sono modificati gli importi, le condizioni di partecipazione, le prestazioni richieste o gli elementi necessari alla formulazione dell’offerta;la rettifica viene apportata in data odierna e permane un congruo periodo per la predisposizione e la presentazione delle offerte;
la Stazione appaltante ritiene che la presente rettifica non costituisca una modifica significativa dei documenti di gara ai sensi dell’articolo 92, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023 e che, pertanto, non ricorrano i presupposti per la proroga o la riapertura dei termini. Restano conseguentemente confermati il termine originario per la presentazione delle offerte e tutti gli ulteriori termini indicati nella documentazione di gara. Gli operatori economici che abbiano già presentato offerta possono ritirarla e sostituirla entro il termine già stabilito.
Il presente avviso costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis, è pubblicato sulla piattaforma digitale di approvvigionamento con effetto di notifica e deve essere considerato dagli operatori economici ai fini della predisposizione e della presentazione dell’offerta.
Restano invariati tutti gli ulteriori contenuti e le condizioni della procedura non espressamente interessati dalla presente rettifica
08/07/2026 13:57
Quesito #2
- Si prega di indicare il numero preciso di utenti iscritti alle classi delle Scuole dell’Infanzia, alle classi della Scuola Primaria e al nido e il numero del personale docente per ogni ordine per l'A.S. 2025/2026
- Si prega di indicare il numero preciso di pasti giornalieri per ciascun plesso e fascia scolastica (Infanzia, Primaria e Nido) e del personale docente effettivamente erogati nel mese di Marzo 2026.
- Si prega di indicare quale sistema informatizzato venga attualmente impiegato e se la sua manutenzione sia a carico dell’ente o dell’appaltatore: in caso affermativo se ne richiede la quantificazione.
- Con riferimento al criterio di attribuzione del punteggio tecnico previsto al punto "Elemento qualitativo D “Certificazioni” del disciplinare di gara, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla possibile equivalenza di una certificazione: al suddetto punto viene prevista l’attribuzione del punteggio per il possesso della certificazione SA8000:2014. A tal riguardo, si rappresenta che: la certificazione PAS 24000 presenta finalità, contenuti e requisiti sostanzialmente sovrapponibili alla SA8000, essendo anch’essa finalizzata alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla responsabilità sociale d’impresa, alle condizioni etiche di lavoro e alla sostenibilità sociale delle organizzazioni. Si evidenzia inoltre che, anche a livello istituzionale e ministeriale, risultano in corso valutazioni finalizzate al riconoscimento dell’equipollenza tra alcuni di tali strumenti, in considerazione della sostanziale convergenza dei relativi obiettivi e criteri applicativi. Pertanto, anche in applicazione del principio di equivalenza e di massima partecipazione previsto dal D.Lgs. 36/2023, si chiede cortesemente di chiarire se: il possesso della certificazione PAS 24000 possa essere considerato equivalente alla certificazione SA8000:2014 ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico. Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si resta in attesa di cortese riscontro. Cordiali saluti
- Si prega di indicare il numero preciso di pasti giornalieri per ciascun plesso e fascia scolastica (Infanzia, Primaria e Nido) e del personale docente effettivamente erogati nel mese di Marzo 2026.
- Si prega di indicare quale sistema informatizzato venga attualmente impiegato e se la sua manutenzione sia a carico dell’ente o dell’appaltatore: in caso affermativo se ne richiede la quantificazione.
- Con riferimento al criterio di attribuzione del punteggio tecnico previsto al punto "Elemento qualitativo D “Certificazioni” del disciplinare di gara, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla possibile equivalenza di una certificazione: al suddetto punto viene prevista l’attribuzione del punteggio per il possesso della certificazione SA8000:2014. A tal riguardo, si rappresenta che: la certificazione PAS 24000 presenta finalità, contenuti e requisiti sostanzialmente sovrapponibili alla SA8000, essendo anch’essa finalizzata alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla responsabilità sociale d’impresa, alle condizioni etiche di lavoro e alla sostenibilità sociale delle organizzazioni. Si evidenzia inoltre che, anche a livello istituzionale e ministeriale, risultano in corso valutazioni finalizzate al riconoscimento dell’equipollenza tra alcuni di tali strumenti, in considerazione della sostanziale convergenza dei relativi obiettivi e criteri applicativi. Pertanto, anche in applicazione del principio di equivalenza e di massima partecipazione previsto dal D.Lgs. 36/2023, si chiede cortesemente di chiarire se: il possesso della certificazione PAS 24000 possa essere considerato equivalente alla certificazione SA8000:2014 ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico. Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si resta in attesa di cortese riscontro. Cordiali saluti
13/07/2026 13:25
Risposta
In riscontro alla richiesta di chiarimento pervenuta, la Stazione appaltante comunica quanto segue.
Il dato richiesto è inteso e fornito come numero degli utenti frequentanti presso le classi/sezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e dell’Asilo Nido per l’A.S. 2025/2026 alla data odierna o al termine delle attività didattiche, non necessariamente coincidente con il numero degli effettivi fruitori del servizio di refezione scolastica.
Asilo Nido: 19 bambini (tutti i bambini fruiscono della giornata alimentare completa o parziale, in base alla tipologia di frequenza al servizio)
Scuola dell’Infanzia: 154 bambini (iscrizione alla refezione scolastica facoltativa)
Primaria: 403 alunni (iscrizione alla refezione scolastica facoltativa)
Quanto al personale docente, si precisa che il numero complessivo dei docenti assegnati ai plessi scolastici non costituisce dato significativo ai fini della stima del servizio di refezione, in quanto non tutto il personale docente usufruisce del pasto. L’accesso al pasto da parte del personale è infatti correlato alle esigenze di vigilanza e assistenza durante il tempo mensa. Per l’a.s. 2025/2026, i dati rilevanti ai fini della stima dei pasti per adulti risultano i seguenti:
Asilo Nido: mediamente n. 3 unità di personale al giorno
Scuola dell’Infanzia: mediamente n. 11 docenti al giorno
Primaria: nessun docente per attività di vigilanza; il servizio di assistenza mensa è affidato a operatore economico esterno, che nell’a.s. 2025/2026 ha attivato mediamente n. 7 assistenti al giorno.
I dati sono riferiti all’anno scolastico 2025/2026 e hanno valore indicativo ai fini della formulazione dell’offerta, restando soggetti alle fisiologiche variazioni connesse all’andamento delle iscrizioni e dell’organizzazione scolastica.
I pasti giornalieri (alunni) effettivamente erogati nel mese di marzo 2026 risultano i seguenti:
Asilo Nido: 358 merende mattutine, 358 pranzi, 276 merende pomeridiane
Scuola dell’Infanzia: 2247 merende mattutine, 2149 pranzi, 201 merende pomeridiane
Primaria: 1794 pranzi
Anche tali dati sono forniti a titolo ricognitivo e indicativo, non costituendo garanzia di invariabilità dei volumi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il sistema informatizzato attualmente impiegato è Melix fornito da Leonardo Web S.r.l. (https://www.melixmensa.it/). La relativa manutenzione è a carico del Comune.
Con riferimento al quesito relativo al criterio di attribuzione del punteggio tecnico previsto al punto “Elemento qualitativo D “Certificazioni”” e, in particolare, alla possibilità di produrre certificazioni diverse da quelle espressamente indicate negli atti di gara, si precisa quanto segue.
Il riferimento alle certificazioni indicate nel disciplinare è volto a individuare lo standard sostanziale oggetto di valutazione nell’ambito del criterio tecnico, ferma restando l’applicazione del principio di equivalenza previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.8 al medesimo decreto, le certificazioni e gli altri mezzi di prova possono essere utilizzati per dimostrare la conformità dell’offerta ai criteri di aggiudicazione, dovendosi tuttavia ammettere certificati o mezzi di prova equivalenti, ove idonei a dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla lex specialis.
Pertanto, qualora l’operatore economico intenda avvalersi di una certificazione diversa da quella espressamente indicata nel disciplinare, dovrà indicare in modo chiaro:
quale certificazione produce;rispetto a quale certificazione prevista dagli atti di gara ne sostiene l’equivalenza;gli elementi tecnici, documentali e sostanziali dai quali risulti la corrispondenza tra la certificazione prodotta e lo standard richiesto;la validità, il campo di applicazione e la riferibilità della certificazione all’operatore economico concorrente.
La Stazione Appaltante non può pronunciarsi in via preventiva e astratta sull’equivalenza della specifica certificazione indicata dall’operatore economico, trattandosi di valutazione rimessa alla verifica della documentazione concretamente prodotta in sede di offerta tecnica. La Stazione Appaltante valuterà la documentazione prodotta in concreto, verificando se la certificazione alternativa sia idonea a comprovare il possesso di requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli valorizzati dal criterio tecnico previsto dagli atti di gara.
Tale impostazione è coerente con il principio di equivalenza, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il riferimento a una specifica certificazione è consentito per individuare il requisito o lo standard richiesto, ma non può tradursi in un’irragionevole preclusione alla dimostrazione, mediante certificazioni o mezzi di prova equivalenti, del possesso dei medesimi requisiti sostanziali. Si richiamano, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375, Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455, nonché TAR Piemonte, sez. I, 30 luglio 2024, n. 924.
Resta ferma la competenza della Commissione giudicatrice alla valutazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’offerta tecnica e all’eventuale attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto previsto dagli atti di gara.
Il dato richiesto è inteso e fornito come numero degli utenti frequentanti presso le classi/sezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e dell’Asilo Nido per l’A.S. 2025/2026 alla data odierna o al termine delle attività didattiche, non necessariamente coincidente con il numero degli effettivi fruitori del servizio di refezione scolastica.
Asilo Nido: 19 bambini (tutti i bambini fruiscono della giornata alimentare completa o parziale, in base alla tipologia di frequenza al servizio)
Scuola dell’Infanzia: 154 bambini (iscrizione alla refezione scolastica facoltativa)
Primaria: 403 alunni (iscrizione alla refezione scolastica facoltativa)
Quanto al personale docente, si precisa che il numero complessivo dei docenti assegnati ai plessi scolastici non costituisce dato significativo ai fini della stima del servizio di refezione, in quanto non tutto il personale docente usufruisce del pasto. L’accesso al pasto da parte del personale è infatti correlato alle esigenze di vigilanza e assistenza durante il tempo mensa. Per l’a.s. 2025/2026, i dati rilevanti ai fini della stima dei pasti per adulti risultano i seguenti:
Asilo Nido: mediamente n. 3 unità di personale al giorno
Scuola dell’Infanzia: mediamente n. 11 docenti al giorno
Primaria: nessun docente per attività di vigilanza; il servizio di assistenza mensa è affidato a operatore economico esterno, che nell’a.s. 2025/2026 ha attivato mediamente n. 7 assistenti al giorno.
I dati sono riferiti all’anno scolastico 2025/2026 e hanno valore indicativo ai fini della formulazione dell’offerta, restando soggetti alle fisiologiche variazioni connesse all’andamento delle iscrizioni e dell’organizzazione scolastica.
I pasti giornalieri (alunni) effettivamente erogati nel mese di marzo 2026 risultano i seguenti:
Asilo Nido: 358 merende mattutine, 358 pranzi, 276 merende pomeridiane
Scuola dell’Infanzia: 2247 merende mattutine, 2149 pranzi, 201 merende pomeridiane
Primaria: 1794 pranzi
Anche tali dati sono forniti a titolo ricognitivo e indicativo, non costituendo garanzia di invariabilità dei volumi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il sistema informatizzato attualmente impiegato è Melix fornito da Leonardo Web S.r.l. (https://www.melixmensa.it/). La relativa manutenzione è a carico del Comune.
Con riferimento al quesito relativo al criterio di attribuzione del punteggio tecnico previsto al punto “Elemento qualitativo D “Certificazioni”” e, in particolare, alla possibilità di produrre certificazioni diverse da quelle espressamente indicate negli atti di gara, si precisa quanto segue.
Il riferimento alle certificazioni indicate nel disciplinare è volto a individuare lo standard sostanziale oggetto di valutazione nell’ambito del criterio tecnico, ferma restando l’applicazione del principio di equivalenza previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.8 al medesimo decreto, le certificazioni e gli altri mezzi di prova possono essere utilizzati per dimostrare la conformità dell’offerta ai criteri di aggiudicazione, dovendosi tuttavia ammettere certificati o mezzi di prova equivalenti, ove idonei a dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla lex specialis.
Pertanto, qualora l’operatore economico intenda avvalersi di una certificazione diversa da quella espressamente indicata nel disciplinare, dovrà indicare in modo chiaro:
quale certificazione produce;rispetto a quale certificazione prevista dagli atti di gara ne sostiene l’equivalenza;gli elementi tecnici, documentali e sostanziali dai quali risulti la corrispondenza tra la certificazione prodotta e lo standard richiesto;la validità, il campo di applicazione e la riferibilità della certificazione all’operatore economico concorrente.
La Stazione Appaltante non può pronunciarsi in via preventiva e astratta sull’equivalenza della specifica certificazione indicata dall’operatore economico, trattandosi di valutazione rimessa alla verifica della documentazione concretamente prodotta in sede di offerta tecnica. La Stazione Appaltante valuterà la documentazione prodotta in concreto, verificando se la certificazione alternativa sia idonea a comprovare il possesso di requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli valorizzati dal criterio tecnico previsto dagli atti di gara.
Tale impostazione è coerente con il principio di equivalenza, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il riferimento a una specifica certificazione è consentito per individuare il requisito o lo standard richiesto, ma non può tradursi in un’irragionevole preclusione alla dimostrazione, mediante certificazioni o mezzi di prova equivalenti, del possesso dei medesimi requisiti sostanziali. Si richiamano, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375, Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455, nonché TAR Piemonte, sez. I, 30 luglio 2024, n. 924.
Resta ferma la competenza della Commissione giudicatrice alla valutazione della documentazione prodotta nell’ambito dell’offerta tecnica e all’eventuale attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto previsto dagli atti di gara.
08/07/2026 14:50
Quesito #3
Con riferimento alla documentazione di gara in oggetto (Lettera di invito / Disciplinare di gara), in particolare al paragrafo relativo alla garanzia provvisoria, si rileva che codesta Spett.le Stazione Appaltante ha previsto l'applicazione delle riduzioni stabilite dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, citando espressamente la riduzione del 30% per il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e la riduzione del 10% per la presentazione di una fideiussione verificabile telematicamente.
Tutto ciò premesso, considerato che il richiamato art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici prevede testualmente che:
"[...] L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità [...] È ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di uno o più delle certificazioni ambientali o di sostenibilità o di sicurezza o di parità di genere individuate nell'allegato II.13. [...]"
Si chiede cortesemente di confermare se, oltre alle riduzioni del 30% e del 10% espressamente menzionate nel disciplinare, sia applicabile anche la riduzione del 20% (cumulabile con le precedenti nei limiti di legge) per gli operatori economici che risultino in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 (es. ISO 14001, ISO 45001, ecc.), trattandosi di un beneficio direttamente accordato dalla norma di legge richiamata.
Distinti saluti.
Tutto ciò premesso, considerato che il richiamato art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici prevede testualmente che:
"[...] L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità [...] È ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di uno o più delle certificazioni ambientali o di sostenibilità o di sicurezza o di parità di genere individuate nell'allegato II.13. [...]"
Si chiede cortesemente di confermare se, oltre alle riduzioni del 30% e del 10% espressamente menzionate nel disciplinare, sia applicabile anche la riduzione del 20% (cumulabile con le precedenti nei limiti di legge) per gli operatori economici che risultino in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 (es. ISO 14001, ISO 45001, ecc.), trattandosi di un beneficio direttamente accordato dalla norma di legge richiamata.
Distinti saluti.
13/07/2026 13:30
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che, per la presente procedura, non è applicabile l’ulteriore riduzione fino al 20% della garanzia provvisoria per il possesso di certificazioni o marchi ricompresi nell’Allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023.
Rilevato che la citazione testuale fornita non pare allineata al testo vigente della norma, si riposta testualmente la parte dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 interessata:
“[...] L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. [...]"
Il richiamo all’art. 106, comma 8, del Codice non può essere inteso nel senso di riconoscere un beneficio automatico e obbligatorio in favore di ogni operatore economico che sia in possesso di una qualsiasi certificazione o marchio ricompreso nell’Allegato II.13.
La disposizione, infatti, non prevede una riduzione fissa e direttamente applicabile del 20%, bensì una riduzione fino ad un importo massimo del 20%, subordinata alla previa individuazione, da parte della stazione appaltante, nei documenti di gara iniziali, delle certificazioni o dei marchi rilevanti tra quelli previsti dall’Allegato II.13, nonché alla contestuale determinazione della misura della riduzione riconoscibile.
Pertanto, una lettura della norma che non consideri l’inciso “individuati [...] nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione” conduce a un’interpretazione non corretta della disciplina applicabile, trasformando in beneficio automatico ciò che il Codice configura invece come beneficio attivabile dalla stazione appaltante attraverso una specifica previsione della lex specialis.
Nel caso di specie, il paragrafo 10 del disciplinare di gara ha espressamente previsto le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, non cumulabile con quella di cui alla lettera a);
c) riduzione del 10%, cumulabile con quelle di cui alle lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o verificabili telematicamente sul sito internet dell’emittente.
La lex specialis non ha individuato ulteriori certificazioni o marchi dell’Allegato II.13 rilevanti ai fini della riduzione fino al 20%, né ha stabilito la relativa percentuale di riduzione.
Si evidenzia, inoltre, che l’interpretazione prospettata dall’operatore economico determinerebbe non già un mero chiarimento della disciplina di gara, bensì una sostanziale integrazione della lex specialis, attraverso l’introduzione ex post di un’ulteriore ipotesi di riduzione della garanzia provvisoria non prevista dal paragrafo 10 del disciplinare. Tale integrazione non appare consentita mediante chiarimento, atteso che i chiarimenti possono esclusivamente illustrare o precisare il contenuto delle clausole già presenti nei documenti di gara, ma non modificarle, integrarle o attribuire loro una portata diversa e maggiore rispetto al relativo tenore letterale. Ne consegue che la mancata previsione di tale ulteriore riduzione nel disciplinare non può essere superata mediante una risposta a chiarimento, poiché ciò comporterebbe l’introduzione di una nuova condizione partecipativa/economica della gara, con possibili ricadute sulla par condicio e sull’affidamento degli operatori economici.
Restano pertanto applicabili esclusivamente le riduzioni espressamente previste dal paragrafo 10 del disciplinare di gara.”
Rilevato che la citazione testuale fornita non pare allineata al testo vigente della norma, si riposta testualmente la parte dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 interessata:
“[...] L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. [...]"
Il richiamo all’art. 106, comma 8, del Codice non può essere inteso nel senso di riconoscere un beneficio automatico e obbligatorio in favore di ogni operatore economico che sia in possesso di una qualsiasi certificazione o marchio ricompreso nell’Allegato II.13.
La disposizione, infatti, non prevede una riduzione fissa e direttamente applicabile del 20%, bensì una riduzione fino ad un importo massimo del 20%, subordinata alla previa individuazione, da parte della stazione appaltante, nei documenti di gara iniziali, delle certificazioni o dei marchi rilevanti tra quelli previsti dall’Allegato II.13, nonché alla contestuale determinazione della misura della riduzione riconoscibile.
Pertanto, una lettura della norma che non consideri l’inciso “individuati [...] nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione” conduce a un’interpretazione non corretta della disciplina applicabile, trasformando in beneficio automatico ciò che il Codice configura invece come beneficio attivabile dalla stazione appaltante attraverso una specifica previsione della lex specialis.
Nel caso di specie, il paragrafo 10 del disciplinare di gara ha espressamente previsto le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, non cumulabile con quella di cui alla lettera a);
c) riduzione del 10%, cumulabile con quelle di cui alle lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o verificabili telematicamente sul sito internet dell’emittente.
La lex specialis non ha individuato ulteriori certificazioni o marchi dell’Allegato II.13 rilevanti ai fini della riduzione fino al 20%, né ha stabilito la relativa percentuale di riduzione.
Si evidenzia, inoltre, che l’interpretazione prospettata dall’operatore economico determinerebbe non già un mero chiarimento della disciplina di gara, bensì una sostanziale integrazione della lex specialis, attraverso l’introduzione ex post di un’ulteriore ipotesi di riduzione della garanzia provvisoria non prevista dal paragrafo 10 del disciplinare. Tale integrazione non appare consentita mediante chiarimento, atteso che i chiarimenti possono esclusivamente illustrare o precisare il contenuto delle clausole già presenti nei documenti di gara, ma non modificarle, integrarle o attribuire loro una portata diversa e maggiore rispetto al relativo tenore letterale. Ne consegue che la mancata previsione di tale ulteriore riduzione nel disciplinare non può essere superata mediante una risposta a chiarimento, poiché ciò comporterebbe l’introduzione di una nuova condizione partecipativa/economica della gara, con possibili ricadute sulla par condicio e sull’affidamento degli operatori economici.
Restano pertanto applicabili esclusivamente le riduzioni espressamente previste dal paragrafo 10 del disciplinare di gara.”
09/07/2026 16:20
Quesito #4
Si richiede se nella documentazione amministrativa debba essere compilato ed inserito a cura dell’OE, anche il modello
“procedura gestione articolo 26.81” unitamente all’allegato.1.art.26.81, allegato.2.art.26.81, allegato.2.art.26.81, allegato.4.art.26.81. Grazie
“procedura gestione articolo 26.81” unitamente all’allegato.1.art.26.81, allegato.2.art.26.81, allegato.2.art.26.81, allegato.4.art.26.81. Grazie
20/07/2026 15:13
Risposta
Buongiorno,
si precisa che iI DUVRI è allegato dalla Stazione Appaltante affinché i concorrenti possano prenderne atto e tenerne conto nella formulazione dell'offerta.
In sede di gara non dovrà essere compilata la documentazione del DUVRI di cui al quesito.
si precisa che iI DUVRI è allegato dalla Stazione Appaltante affinché i concorrenti possano prenderne atto e tenerne conto nella formulazione dell'offerta.
In sede di gara non dovrà essere compilata la documentazione del DUVRI di cui al quesito.
10/07/2026 09:27
Quesito #5
In riferimento all’elemento qualitativo D “Certificazioni”, si chiede conferma che possano essere dichiarate le certificazioni UNI EN ISO 22005 sia nella versione 2007 e sia nella versione 2008 poiché entrambe fanno riferimento al medesimo standard tecnico internazionale relativo alla rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e presentano il medesimo contenuto normativo. Di fatto, la versione del 2007 rappresenta la norma originaria emessa a livello internazionale, mentre quella del 2008 è la traduzione ufficiale e l'adozione per il mercato italiano ed europeo. Grazie.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
20/07/2026 15:16
Risposta
Buongiorno,
si conferma che possono essere dichiarate le certificazioni UNI EN ISO 22005 sia nella versione 2007 e sia nella versione 2008 poiché entrambe fanno riferimento al medesimo standard tecnico internazionale relativo alla rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e presentano il medesimo contenuto normativo.
si conferma che possono essere dichiarate le certificazioni UNI EN ISO 22005 sia nella versione 2007 e sia nella versione 2008 poiché entrambe fanno riferimento al medesimo standard tecnico internazionale relativo alla rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e presentano il medesimo contenuto normativo.
10/07/2026 17:36
Quesito #6
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere di meglio esplicitare in cosa consista la “distribuzione dei pasti ai bambini che usufruiscono dell’Asilo Nido” (rif. art. 1 CSA) quando solitamente detto servizio di somministrazione, viene svolto da parte degli Educatori dell’Asilo Nido. Grazie
13/07/2026 13:56
Risposta
In riferimento al quesito si precisa quanto segue:
Con la dicitura “distribuzione dei pasti riservata ai bambini che usufruiscono dell’Asilo Nido Comunale” indicata all’art. 1 del capitolato speciale si intende quanto dettagliato all’art. 30 del capitolato speciale qui di seguito riportato:
Per quanto riguarda l’Asilo Nido Comunale:
-all’Impresa Aggiudicataria spetta la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie per preparazione dei tavolini/seggioloni e di quanto necessario per la somministrazione dei pasti presso il refettorio (o il/i locale/i adibito/i al consumo del pasto), mentre le operazioni di preparazione dei tavoli sono a carico del personale operante presso l’Asilo Nido;
-spetta la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie alla distribuzione e allo scodellamento delle pietanze (es. contenitori, utensileria, carrelli, scaldavivande, scaldabiberon, biberon, bicchierini, piatti, stoviglie specifici per l’età degli utenti, ecc); per le colazioni, la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana è prevista la preparazione, porzionatura e consegna in multiurazione con idoneo mezzo proprio in legame fresco-caldo presso la sede dell’Asilo Nido; per la colazione, la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana le operazioni di scodellamento e somministrazione sono a carico del personale in servizio presso l’Asilo Nido;
-le operazioni di sistemazione, riordino, pulizia e sanificazione dei tavoli/seggioloni del refettorio (o del/i locale/i adibito/i al consumo del pasto) sono a carico del personale in servizio presso l’Asilo Nido;
Il personale in servizio presso l’Asilo Nido riporrà tutte le stoviglie, le attrezzature, l’utensileria varia utilizzata, i contenitori isotermici utilizzati durante la somministrazione delle varie tipologie di pasto in appositi contenitori forniti dall’Impresa aggiudicataria.
Il personale dell’Impresa Aggiudicataria dovrà ogni giorno entro le ore 13,00 provvedere al ritiro del suddetto materiale e successivamente provvedere al lavaggio e alla sanificazione dello stesso presso il centro di cottura unificato comunale sito presso la Scuola dell’Infanzia Salvo d’Acquisto
Con la dicitura “distribuzione dei pasti riservata ai bambini che usufruiscono dell’Asilo Nido Comunale” indicata all’art. 1 del capitolato speciale si intende quanto dettagliato all’art. 30 del capitolato speciale qui di seguito riportato:
Per quanto riguarda l’Asilo Nido Comunale:
-all’Impresa Aggiudicataria spetta la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie per preparazione dei tavolini/seggioloni e di quanto necessario per la somministrazione dei pasti presso il refettorio (o il/i locale/i adibito/i al consumo del pasto), mentre le operazioni di preparazione dei tavoli sono a carico del personale operante presso l’Asilo Nido;
-spetta la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie alla distribuzione e allo scodellamento delle pietanze (es. contenitori, utensileria, carrelli, scaldavivande, scaldabiberon, biberon, bicchierini, piatti, stoviglie specifici per l’età degli utenti, ecc); per le colazioni, la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana è prevista la preparazione, porzionatura e consegna in multiurazione con idoneo mezzo proprio in legame fresco-caldo presso la sede dell’Asilo Nido; per la colazione, la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana le operazioni di scodellamento e somministrazione sono a carico del personale in servizio presso l’Asilo Nido;
-le operazioni di sistemazione, riordino, pulizia e sanificazione dei tavoli/seggioloni del refettorio (o del/i locale/i adibito/i al consumo del pasto) sono a carico del personale in servizio presso l’Asilo Nido;
Il personale in servizio presso l’Asilo Nido riporrà tutte le stoviglie, le attrezzature, l’utensileria varia utilizzata, i contenitori isotermici utilizzati durante la somministrazione delle varie tipologie di pasto in appositi contenitori forniti dall’Impresa aggiudicataria.
Il personale dell’Impresa Aggiudicataria dovrà ogni giorno entro le ore 13,00 provvedere al ritiro del suddetto materiale e successivamente provvedere al lavaggio e alla sanificazione dello stesso presso il centro di cottura unificato comunale sito presso la Scuola dell’Infanzia Salvo d’Acquisto
14/07/2026 16:26
Quesito #7
Ad integrazione del precedente quesito, si chiede cortesemente di fornire, se disponibili, i dati dei pasti effettivamente erogati giorno per giorno, distinti per singolo plesso, relativamente al mese di marzo 2026, in quanto nel chiarimento pubblicato sono stati indicati esclusivamente i dati mensili aggregati per ordine di scuola.
Inoltre, con riferimento alla tabella del personale, si rileva la presenza di due unità con contratto di 34 ore settimanali, di cui una risulta indicata come in maternità. Si chiede di chiarire se, ai fini della determinazione del costo della manodopera, siano state considerate entrambe le risorse, ovvero se la seconda unità a 34 ore sia stata assunta in sostituzione della lavoratrice in maternità e, pertanto, il relativo costo sia già ricompreso in sostituzione della stessa.
Inoltre, con riferimento alla tabella del personale, si rileva la presenza di due unità con contratto di 34 ore settimanali, di cui una risulta indicata come in maternità. Si chiede di chiarire se, ai fini della determinazione del costo della manodopera, siano state considerate entrambe le risorse, ovvero se la seconda unità a 34 ore sia stata assunta in sostituzione della lavoratrice in maternità e, pertanto, il relativo costo sia già ricompreso in sostituzione della stessa.
16/07/2026 13:13
Risposta
Si trasmette, in allegato al presente chiarimento, il prospetto riepilogativo recante il numero dei pasti effettivamente erogati giorno per giorno, distinti per singolo plesso, relativamente al mese di marzo 2026, predisposto sulla base dei dati in possesso della Stazione Appaltante.
Si precisa che i dati forniti hanno natura esclusivamente storica e conoscitiva e non sono idonei a determinare né a prevedere i quantitativi futuri del servizio, i quali potranno variare in funzione di molteplici fattori, tra cui l’organizzazione delle attività scolastiche ed educative, i calendari e i giorni di rientro, il numero degli utenti effettivamente iscritti e presenti, le assenze, le richieste di refezione parziale, l’attivazione dei centri estivi e le eventuali riorganizzazioni dei plessi o del servizio.
Resta pertanto fermo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale, secondo cui i quantitativi indicati negli atti di gara hanno carattere meramente presuntivo, non costituiscono un minimo garantito e il corrispettivo sarà riconosciuto esclusivamente per i pasti e le prestazioni effettivamente richiesti e regolarmente eseguiti.
Con riferimento alla tabella del personale allegata alla documentazione di gara, si precisa che, dalle informazioni comunicate alla Stazione appaltante dall’attuale operatore economico aggiudicatario del servizio, la sostituzione della lavoratrice assente per maternità, indicata alla riga 1 del prospetto e inquadrata al livello 4 con orario di 34 ore settimanali, è stata attuata mediante una temporanea riorganizzazione dell’organico:
l’unità indicata alla riga 5 del prospetto, precedentemente inquadrata al livello 6S per 27 ore settimanali, è stata temporaneamente elevata al livello 4 con orario di 34 ore settimanali;è stata inserita, con contratto a tempo determinato, una nuova unità di livello 6 per 27 ore settimanali di cui alla riga 8.
Ai fini della determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, la Stazione appaltante ha considerato il fabbisogno lavorativo necessario all’esecuzione del servizio secondo l’assetto operativo attualmente risultante, senza duplicare il costo riferibile alla lavoratrice temporaneamente assente per maternità.
Sotto il profilo del monte ore complessivamente destinato all’esecuzione del servizio, tale assetto risulta equivalente a quello antecedente all’assenza per maternità. Nel costo della manodopera è stata pertanto considerata una sola posizione operativa di livello 4 con orario di 34 ore settimanali, unitamente alla posizione di 27 ore settimanali, senza computare la lavoratrice assente come ulteriore risorsa contemporaneamente impiegata nell’esecuzione del servizio.
La tabella del personale riporta comunque sia la lavoratrice titolare assente sia le unità interessate dalla temporanea riorganizzazione, al fine di rappresentare compiutamente la situazione dei rapporti di lavoro comunicata alla Stazione appaltante.
Restano impregiudicati i diritti della lavoratrice assente per maternità previsti dalla normativa vigente, nonché la natura, la durata e gli effetti delle assunzioni o delle modifiche temporanee dei rapporti di lavoro disposte per la sua sostituzione.
Cordiali saluti
Si precisa che i dati forniti hanno natura esclusivamente storica e conoscitiva e non sono idonei a determinare né a prevedere i quantitativi futuri del servizio, i quali potranno variare in funzione di molteplici fattori, tra cui l’organizzazione delle attività scolastiche ed educative, i calendari e i giorni di rientro, il numero degli utenti effettivamente iscritti e presenti, le assenze, le richieste di refezione parziale, l’attivazione dei centri estivi e le eventuali riorganizzazioni dei plessi o del servizio.
Resta pertanto fermo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale, secondo cui i quantitativi indicati negli atti di gara hanno carattere meramente presuntivo, non costituiscono un minimo garantito e il corrispettivo sarà riconosciuto esclusivamente per i pasti e le prestazioni effettivamente richiesti e regolarmente eseguiti.
Con riferimento alla tabella del personale allegata alla documentazione di gara, si precisa che, dalle informazioni comunicate alla Stazione appaltante dall’attuale operatore economico aggiudicatario del servizio, la sostituzione della lavoratrice assente per maternità, indicata alla riga 1 del prospetto e inquadrata al livello 4 con orario di 34 ore settimanali, è stata attuata mediante una temporanea riorganizzazione dell’organico:
l’unità indicata alla riga 5 del prospetto, precedentemente inquadrata al livello 6S per 27 ore settimanali, è stata temporaneamente elevata al livello 4 con orario di 34 ore settimanali;è stata inserita, con contratto a tempo determinato, una nuova unità di livello 6 per 27 ore settimanali di cui alla riga 8.
Ai fini della determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, la Stazione appaltante ha considerato il fabbisogno lavorativo necessario all’esecuzione del servizio secondo l’assetto operativo attualmente risultante, senza duplicare il costo riferibile alla lavoratrice temporaneamente assente per maternità.
Sotto il profilo del monte ore complessivamente destinato all’esecuzione del servizio, tale assetto risulta equivalente a quello antecedente all’assenza per maternità. Nel costo della manodopera è stata pertanto considerata una sola posizione operativa di livello 4 con orario di 34 ore settimanali, unitamente alla posizione di 27 ore settimanali, senza computare la lavoratrice assente come ulteriore risorsa contemporaneamente impiegata nell’esecuzione del servizio.
La tabella del personale riporta comunque sia la lavoratrice titolare assente sia le unità interessate dalla temporanea riorganizzazione, al fine di rappresentare compiutamente la situazione dei rapporti di lavoro comunicata alla Stazione appaltante.
Restano impregiudicati i diritti della lavoratrice assente per maternità previsti dalla normativa vigente, nonché la natura, la durata e gli effetti delle assunzioni o delle modifiche temporanee dei rapporti di lavoro disposte per la sua sostituzione.
Cordiali saluti
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pasti-refezione-scolastica-racconigi-marzo-2026.pdf SHA-256: cdbe915f9e24c85715555cf6790b4ac148e1560d5767e763db98dc9502764452 16/07/2026 13:13 |
159.76 kB |
16/07/2026 15:58
Quesito #8
Spett. Le Amministrazione,
siamo con la presente a chiedere conferma che gli allegati dall'1 al 4 - 26.81, siano semplicemente da sottoscrivere per accettazione?
In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
siamo con la presente a chiedere conferma che gli allegati dall'1 al 4 - 26.81, siano semplicemente da sottoscrivere per accettazione?
In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
20/07/2026 15:14
Risposta
Buongiorno,
si precisa che iI DUVRI è allegato dalla Stazione Appaltante affinché i concorrenti possano prenderne atto e tenerne conto nella formulazione dell'offerta.
In sede di gara non dovrà essere compilata la documentazione del DUVRI di cui al quesito.
si precisa che iI DUVRI è allegato dalla Stazione Appaltante affinché i concorrenti possano prenderne atto e tenerne conto nella formulazione dell'offerta.
In sede di gara non dovrà essere compilata la documentazione del DUVRI di cui al quesito.